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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1219 - Costituzione In Mora  
  Il debitore ่ costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160). Non ่ necessaria la costituzione in mora: quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti); quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; quando ่ scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.