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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1312 - Pagamento Separato Dei Frutti o Degli Interessi  
  Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che ่ a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.