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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1461 - Mutamento Nelle Condizioni Patrimoniali Dei Contraenti  
  Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).