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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1476 - Obbligazioni Principali Del Venditore  
  Le obbligazioni principali del venditore sono: quella di consegnare la cosa al compratore; quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti); quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.