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Codice Civile



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  Art.: 1487 - Modificazione o Esclusione Convenzionale Della Garanzia  
  I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresė pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore č sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).