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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1505 - Diritti Costituiti Dal Compratore Sulla Cosa  
  Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.