Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1563 - Scadenza Delle Singole Prestazioni  
  Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti (1184). Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.