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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1604 - Vendita Della Cosa Locata Con Patto Di Riscatto  
  Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e seguenti).