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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1720 - Spese e Compenso Del Mandatario  
  Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761). Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.