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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1784 - Responsabilità Per Le Cose Consegnate e Obblighi Dell'Albergatore  
  La responsabilità dell'albergatore è illimitata: quando le cose gli sono state consegnate in custodia; quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.