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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1828 - Efficacia Della Garanzia Dei Crediti Iscritti  
  Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale (1292).