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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1905 - Limiti Del Risarcimento  
  L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.