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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 191 - Scioglimento Della Comunione  
  La comunione si scioglie (2647) per la dichiarazione di assenza (49) o di morte presunta (58), di uno dei coniugi, per l'annullamento (117), per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (149), per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni (193), per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (210), per il fallimento di uno dei coniugi (150 e seguenti). Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.