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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 196 - Ripetizione Del Valore In Caso Di Mancanza Delle Cose Da Prelevare  
  Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.