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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2034 - Obbligazioni Naturali  
  Non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).