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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2146 - Conferimento Delle Scorie  
  Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.