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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2155 - Raccolta e Divisione Dei Prodotti  
  Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti. (Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione).