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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2156 - Vendita Dei Prodotti  
  Articolo tacitamente abrogato (La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.