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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2208 - Responsabilità Personale Dell'Institore  
  L'institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.