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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 248 - Legittimazione All'Azione Di Contestazione Della Legittimità. Imprescrittibilità  
  L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (414). L'azione è imprescrittibile (117 e seguenti). Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).