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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2569 - Diritto Di Esclusività  
  Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.