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Codice Civile



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  Art.: 266 - Impugnazione Del Riconoscimento Per Effetto Di Interdizione Giudiziale  
  Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione (429), dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).