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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2724 - Eccezioni Al Divieto Della Prova Testimoniale  
  La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417): quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.