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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 280 - Legittimazione  
  La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo (231 e seguenti, 567; 35 att.). Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.