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Codice Civile



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  Art.: 285 - Condizione Per La Legittimazione Dopo La Morte Dei Genitori  
  Se uno dei genitori ha espresso in un testamento (258 e seguenti) o in un atto pubblico (2699) la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente (289). In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.