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Codice Civile



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  Art.: 2959 - Ammissioni Di Colui Che Oppone La Prescrizione  
  L'eccezione ่ rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non ่ stata estinta.