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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 374 - Autorizzazione Del Giudice Tutelare  
  Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (344, 377; att. 43, 45-1): 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (1168, 1172, 357); 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni (340); 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (471).