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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 375 - Autorizzazione Del Tribunale  
  Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732): 1) alienare beni, eccettuati i frutti (820) e i mobili soggetti a facile deterioramento (376); 2) costituire pegni (2784 e seguenti) o ipoteche (2821 e seguenti); 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; 4) fare compromessi e transazioni (1965 e seguenti) o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.