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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 378 - Atti Vietati Al Tutore e Al Protutore  
  Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (323, 344, 596, 779, 1261, 1425, 1471, 2233 n.3). Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti, 1441 e seguent). Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito (1261) verso il minore.