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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 379 - Gratuità Della Tutela  
  L'ufficio tutelare è gratuito (43 att.). Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficolta dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.