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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 433 - Persone Obbligate  
  All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine (2751 n.4): 1) il coniuge (51, 129-bis, 156, 548, 585); 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.