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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 468 - Soggetti  
  La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.