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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 480 - Prescrizione  
  Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (525, 2946). Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in caso d'istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (2935). Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.