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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 482 - Impugnazione Per Violenza o Dolo  
  L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (526, 1434 e seguenti). L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (1442).