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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 594 - Assegno Ai Figli Naturali Non Riconoscibili  
  Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'Art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'Art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.