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Codice Civile



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  Art.: 64 - Immissione Nel Possesso e Inventario  
  Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando ่ diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 (52, 1140).