Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 677 - Mancanza Di Accrescimento  
  Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato. Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).