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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 724 - Collazione e Imputazione  
  I coeredi tenuti a collazione, a norma del Capo II di questo Titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.