Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 817 - Pertinenze  
  Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (952, 957, 981, 1021, 1022, 1027).