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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 145 - Remunerazione Ai Condannati Per Il Lavoro Prestato  
  Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati ่ corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non ่ soggetta a pignoramento o a sequestro.