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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 191 - Ordine Dei Crediti Garantiti Con Ipoteca o Sequestro  
  Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: 1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita'; 2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile; 3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario; 4) le spese del procedimento; 5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se l'esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.