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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 193 - Atti a Titolo Oneroso Compiuti Dal Colpevole Dopo Il Reato  
  Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189. Nondimeno, per la revoca dell'atto, ่ necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.