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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 237 - Cauzione Di Buona Condotta  
  La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata. Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.