Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 246 - Corruzione Del Cittadino Da Parte Dello Straniero  
  Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'. La pena e' aumentata: 1) se il fatto e' commesso in tempo di guerra; 2) se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.