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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 290 - Vilipendio Della Repubblica, Delle Istituzioni Costituzionali e Delle Forze Armate  
  Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. Articolo cosi' modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.