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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 329 - Rifiuto o Ritardo Di Obbedienza Commesso Da Un Militare o Da Un Agente Della Forza Pubblica  
  Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni. e multa