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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 334 - Sottrazione o Danneggiamento Di Cose Sottoposte a Sequestro Disposto Nel Corso Di Un Procedimento Penale o Dall'Autorita' Amministrativa  
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.