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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 353 - Turbata Liberta' Degli Incanti  
  Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dalla Autorita' o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.