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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 356 - Frode Nelle Pubbliche Forniture  
  Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni. La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.