Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 389 - Inosservanza Di Pene Accessorie  
  Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1) . (1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.